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Licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile:il datore di lavoro ha l’obbligo di preavviso

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza dell’11 gennaio 2019 n. 521, ha ribadito, sulla base di una consolidata giurisprudenza, che nei rapporti di lavoro di natura privatistica, il datore di lavoro, qualora intenda risolvere il contratto di lavoro nei confronti di un dipendente per il raggiungimento dell’età pensionabile, ha comunque l’obbligo di rispettare il periodo di preavviso.


La Suprema Corte, pur rammentando che il compimento dell’età pensionabile sancisce la fine del regime di stabilità del rapporto di lavoro che potrà quindi essere sciolto unilateralmente da parte del datore senza un giustificato motivo, mediante l’intimazione del licenziamento c.d.ad nutum, riconosce che tale situazione non comporta un’automatica risoluzione del rapporto.

Anche in caso di licenziamento di lavoratore che ha ormai raggiunto l’età pensionabile, il datore di lavoro ha l’onere di comunicare il licenziamento con un atto risolutorio in forma scritta, necessariamente osservando il periodo di preavviso.

Tale orientamento si fonda sul principio per cui, all’interno del nostro ordinamento, la sola ipotesi in cui non vi è obbligo di preavviso è quella tassativamente prevista per il licenziamento per giusta causa, ovvero quando il lavoratore ponga in essere un comportamento talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto.

Da ciò ne discende che il datore di lavoro è legittimato ad intimare il licenziamento senza alcuna giustificazione, pur tuttavia dovendo rispettare il periodo di preavviso, ovvero corrispondere l’indennità per mancato preavviso.

In assenza di tale indennità sostitutiva, il lavoratore potrà agire giudizialmente per ottenere la condanna al versamento di tale importo, pur non potendosi opporre all’atto risolutorio del rapporto.

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