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previdenza sociale

Assistenza ai cittadini in caso di malattia - infortunio. 

Può capitare, è ovvio, che un lavoratore si ammali o che subisca un infortunio che impongano una assenza, anche prolungata, dal lavoro.

Molte sono le regole che governano la sospensione del rapporto di lavoro per intervenuta malattia, o infortunio, sia norme di carattere contrattuale, sia norme di carattere previdenziale.

I lavoratori hanno spesso una conoscenza solo approssimativa delle regole da rispettare, con il rischio quindi di fare errori che potrebbero pregiudicare anche in forma grave il godimento dei diritti loro riconosciuti.

- cosa deve fare il lavoratore che si ammali, entro quanto tempo deve comunicare la sua assenza?

- cosa sono e come funzionano le cd. fascie di reperibilità?

- quanto percepisce il lavoratore durante la assenza per malattia?

- per quanto tempo posso rimanere assente dal lavoro, senza rischiare di essere licenziato?

-  può il lavoratore essere licenziato durante la malattia?

Sono solo alcune delle domande che i lavoratori si pongono; meglio non fidarsi di quello che “si sente dire”, meglio rivolgersi a tecnici esperti che sappiano fornire risposte certe e motivate.

Tutela delle lavoratrici madri. 

La tutela delle lavoratrici madri è oggi raccolta in due corpi normativi, in D.Lgs 151/2001 ed il D.Lgs n. 81.2008.

In particolare il Decreto n. 151 del 2001, definito Testo Unico per la tutela della maternità e della paternità, raccoglie le disposizioni relative alla concessione di permessi e congedi alla donna lavoratrice ed i conseguenti aspetti retributivi e contributivi, ma altresì specifiche disposizioni in materia di tutela della saluta della donna, nonché l’estensione anche al padre lavoratore di diritti e di permessi in un'ottica di più ampia tutela del minore e della famiglia.

Tra le altre disposizioni si intende qui richiamare la particolare tutela del posto di lavoro della donna lavoratrice, affinché la gravidanza e la maternità non siano occasione per un suo licenziamento.

La legge infatti esplicitamente vieta che la lavoratrice possa essere licenziata dal momento dell’accertamento della gravidanza fno al compimento di un anno di età del bambino, con l’unica esclusione di licenziamentio determinati da giusta causa, cioè motivi disciplinari conseguenti a gravi comportamenti della lavoratrice, ovvero nell’ipotesi di scadenza del termine di durata del contratto di assunzione, o nel caso di definitiva chiusura della azienda.

L’eventuale licenziamento della lavoratrice madre, che va comunque impugnato, è considerato radicalmente nullo, cioè giuridicamente inesistente, con il consegunete diritto della lavoratrice madre di essere pienamente reintegrata nel proprprio posto di lavoro.

Assistenza in caso di disoccupazione. 

Il lavoratore che  perde il posto di lavoro a seguito di licenziamento, ha diritto ad una indennità di disoccupazione denominata NASPI.

La domanda va inderogabilmente fatta entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, rivolgendosi agli uffici INPS e dell’impiego territorialmente competenti, con riferimento alla residenza del lavoratore.

In altre parole, la indennità NASPI non viene erogata automaticamente dall’INPS, a vantaggio del lavoratore che abbia perso il posto di lavoro, ma consegue ad una esplicita domanda di questi, in mancanza il lavoratore perde il diritto.

Una volta chiesta ed ottenuta la indennità assai numerose sono le domande che il lavoratore si pone: - per quanto tempo posso percepire la indennità.

-Quanto è la misura del sussidio?

-Mentre percepisco la indennità, posso svolgere altre attività lavorative?

-E se trovo un posto di lavoro precario, o di breve durata, posso riprendere la indennità di disoccupazione ?

-Che effetti determinano i periodi di dosoccupazione sul mio trattamento pensionistico?

Sono domande che tutti i lavoratori si pongono e su cui le risposte sono spesso confuse e contraddittorie; anche in questo caso è meglio rivolgersi ad esperti che sappiano fornire risposte chiare e precise.

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