google-site-verification: google0b89759c5c170d13.html studio legale pollastro; lavoro
top of page

la crisi dell'impresa

Il rapporto di lavoro nei fallimenti. 

L’apertura di una procedura di fallimento a carico dell’impresa, determina immediate conseguenze anche sui rapporti di lavoro dei dipendenti dell’impresa stessa.

Contrariamente a quanto da molti sostenuto, tuttavia, occorre sapere che la dichiarazione di fallimento non determina la automatica cessazione dei rapporti di lavoro, essendo comunque necessario un formale provvedimento di licenziamento da parte del curatore al fallimento.

Anche nella ipotesi di azienda fallita quindi, in mancanza di un formale provvedimento di licenziamento, il rapporto di lavoro dei dipendenti continua essendo possibile che il Tribunale disponga la continuazione della attività, magari anche in via provvisoria.

Non solo, sia pure con alcune incertezze della giurisprudenza, nella ipotesi in cui i dipendenti coinvolti siano almeno 5, è necessario che il curatore al fallimento, prima di intimare i licenziamenti, attivi la procedura di riduzione collettiva del personale, coinvolgendo le organizzazioni sindacli dei lavoratori e gli organismi del Ministero del Lavoro per valutare come affrontare le consegunze che la perdita dei posti di lavoro determina su piano persanolae, ma anche sociale, in mancanza di tali procedure, i licenziamenti sono da ritenersi giuridicamente inefficaci.

Una volta che si sia concluso il rapporto di lavoro, molti lavoratori ritengono che occorra solo aspettare i tempi necessari alla procedura per ottenere il pagamento delle proprie competenze di fine lavoro.

E’ una convinzione assai diffusa, ma radicalmente errata: anche i lavoratori dipendenti infatti, come tutti i creditori, devono inoltrare una formale domanda di insinuazione nel passivo del fallimento, pena la impossibilità di concorrere alla distribuzione delle somme recuperate dal curatore.

La domanda di insinuazione va inoltrata entro il trentesimo giorno antecedente la data di verifica dello stato passivo davanti al competente Tribunale; è comunque ammessa una insinuazione tardiva entro l’anno di deposito dello stato passivo, ma in tale caso, il lavoratore non ancora insinuato, cioè non inserito nell’elenco dei creditori, non parteciperà alla distribuzione nel frattempo effettuati.

Una volta effettuata la insinuazione dei proprio crediti e depositato lo stato passivo da parte del curatore, sarà possibile inoltrare all’INPS – Fondo di garanzia domanda per il pagamento del proprio TFR e delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro non percepite.

Attenzione, l’inserimento del lavoratore nello stato passivo quindi, ed il deposito dello stesso da parte del Curatore, costituiscono condizione ineliminabile per ottenere il pagamento da parte del Fondo di garanzia; contrariamente a quanto da molti ritenuto quindi, eventuali domande inoltrate all’INPS prima delle indicate procedure, è irrimediabilmente condannata ad un sicuro rigetto.

Si tratta dunque di procedure complesse, anche lunghe, per le quali vivamente si sconsiglia una gestione personale, al fine di evitare possibili erori e conseguneti perdite dei propri diritti.

bottom of page