In materia di contratti a termine la legge di bilancio 2021, Legge n. 178/2020, pubblicata il 30 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1 gennaio 2021 ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi, per un una sola volta, anche in assenza di una causale.
Ne consegue che, nel periodo compreso tra fine dicembre 2020 e fine marzo 2021, i datori di lavoro, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, possono prorogare o rinnovare i contratti a termine anche in assenza delle condizioni poste dal D. Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità, ossia: le esigenze temporanee e oggettive estranee all’attività ordinaria, le esigenze di sostituzione di lavoratori assenti e le altre esigenze connesse ad incrementi temporanei significativi e non programmabili.
Detta previsione era stata introdotta, nei mesi passati, con Legge n. 27/2020, legge di conversione del cd. Decreto Cura Italia, riproposta nei successivi decreti cd. di Agosto e Rilancio e ad oggi riproposta nella recentissima legge di bilancio.
Trattandosi della fissazione di un nuovo termine di applicabilità di norme già in precedenza in vigore, sia pure in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e della Magistratura, sembrerebbe inevitabile affermare che un datore di lavoro che abbia già applicato una proroga o rinnovo, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 secondo le disposizioni precedenti alla normativa attuale, non possa più applicare una ulteriore proroga o rinnovo allo stesso contratto di lavoro, in ragione della nuova disposizione di cui alla Legge di bilancio 2021.
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