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Valutazione dei rischi quale condizione di validità dei contratti a tempo determinato.

Nota all’ordinanza della Corte di Cassazione 23 agosto 2019, n. 21683.


Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e risulta, ai sensi di quanto disciplinato nel Decreto Legislativo n. 81/2008, un istituto di natura obbligatoria per tutte le aziende con almeno un dipendente.

Il legislatore italiano già nell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 368/2001 ed oggi nell’articolo 20, comma primo, lettera “d”, del Decreto Legislativo n. 81/2015, ha previsto la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da parte del datore di lavoro quale condizione necessaria per la stipula di contratti a tempo determinato.

Sul punto appare conforme la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha ribadito la nullità del termine apposto ad un contratto a tempo determinato qualora il datore di lavoro non abbia preventivamente provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Da ultimo con l’ordinanza del 23 agosto 2019, n. 21683, la Suprema Corte ha confermato la natura imperativa dell’obbligo alla predisposizione del DVR, al fine di tutelare i lavoratori assunti a tempo determinato, che per la loro flessibilità di impiego sarebbero maggiormente soggetti ai rischi legati all’ambiente lavorativo.

Ne consegue che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non dimostri di aver provveduto alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi in data anteriore alla stipula di un contratto a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato con conseguente illegittimità della risoluzione intimata alla scadenza.

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