Lo scorso 26 febbraio 2021, in attuazione della Legge delega n. 86/2019, sono stati approvati dal Governo n. 5 decreti legislativi, in riforma dell’ordinamento sportivo.
Alla data odierna siamo ancora in attesa della pubblicazione del testo integrale in Gazzetta Ufficiale, tuttavia sulla base del comunicato stampa emesso dalla presidenza del Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2021, si può fin d’ora anticipare che gli articolati normativi attribuiscono un riconoscimento chiaro alla figura del lavoratore sportivo, sia pure con decorrenza dal 1 luglio 2022.
In particolare, la riforma elimina le differenze di inquadramento giuslavoristico per quanto riguarda i professionisti e i dilettanti.
Risultano riconducibili alla nozione di lavoratore sportivo l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, con esclusione delle sole prestazioni amatoriali.
Ne consegue che, al di fuori dalle prestazioni amatoriali, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo (anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa) oppure di prestazione di lavoro occasionale.
Il rapporto di lavoro sportivo non viene quindi ricondotto ad una propria disciplina legale particolare da applicare, bensì dovrà essere inglobato nelle categorie “normali” di lavoro, sia relative all’area autonoma che subordinata.
Viene altresì precisato che, anche nei settori dilettantistici, i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuava o che svolgono prestazioni autonome o occasionali, avranno diritto ad una assicurazione previdenziale e assistenziale.
Si attende comunque la pubblicazione dei testi ufficiali per un esame più approfondito.
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