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Bonus baby sitting e bonus centri estivi, due nuovi incentivi a sostegno delle famiglie.
Il decreto cd. Rilancio, introduce alcune interessati modifiche sul tema degli interventi a sostegno delle famiglie attraverso la proroga del cd. bonus baby sitting e l’introduzione del cd. “bonus centri estivi”.
Modificando l’articolo 23 del Decreto Legge n. 18 del 2020, cd. Cura Italia, compreso delle modificazioni apportate tramite la conversione in legge del 24 aprile 2020, il nuovo decreto Rilancio modifica il bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting, previsto in precedenza nel massimo complessivo di 600 euro e aggiunge una nuova tipologia di bonus utilizzabile per l’iscrizione a centri estivi.
Il nuovo intervento governativo infatti aumenta il tetto massimo del bonus da 600 euro, precedentemente previsti, a 1.200 euro introducendo altresì l’alternativa di “uno o più bonus” che lascia la facoltà ai singoli lavoratori di decidere se utilizzare l’intero incentivo per le attività di baby sitting ovvero alternativamente utilizzarlo anche per l’iscrizione dei figli a centri estivi o servizi educativi o ricreativi territoriali per l’infanzia.
Viene in questo modo lasciata la facoltà di alternativa al genitore lavoratore di decidere come utilizzare il bonus scegliendo la parte da destinare si servizi di baby sitting e la parte da utilizzare per l’iscrizione a centri estivi fermo restando il limite dei 1.200 euro.
Sul punto, inoltre è opportuno precisare che rimane differenziata la disciplina del bonus per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, nonché il personale del comparto di sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza da COVID- 19, per i quali il limite massimo complessivo passa da 1.000 euro a 2.000 euro.
Appare importante sottolineare che la fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido, come individuato dalla legge nell’ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie e dalla circolare INPS del 14 febbraio 2020, n. 27 e con il congedo parentale di cui al Decreto Cura Italia, come prorogato anche dai recenti interventi governativi.
Invariata la modalità di presentazione della domanda in via telematica, accedendo al servizio online dell’INPS ed invariati altresì i beneficiari, rispetto a quanto previsto nel Decreto Cura Italia n. 18/2020.
Possono infatti utilizzare i bonus i dipendenti di aziende private, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni separate INPS (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e il lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.
Inoltre occorre precisare che, per l’ottenimento del bonus, l’altro genitore non deve essere beneficiario di forme di sostegno al reddito, sia quelle previste a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, sia quelle consuete previste dalle disposizioni di legge.
Dal punto di vista operativo, occorre che i beneficiari del bonus siano registrati sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali e libretto di famiglia. E, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS il genitore beneficiario deve effettuare la cd. “appropriazione” tramite il libretto di famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.
Sempre quale forma si sostegno, alle famiglie rilevante appare altresì la previsione di un finanziamento sui centri estivi 2020, tramite una quota di risorse destinata ai comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre un potenziamento per i mesi di giugno, luglio agosto e settembre 2020, dei centri estivi diurni e di servizi socio educativi territoriali destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa tra 3 e 14 anni.