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Bonus Vacanze.

All’interno di un più ampio progetto di aiuti per le imprese turistiche nazionali, previsti al fine di favorire la ripresa successiva alla sospensione dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, rilevante appare il cd. bonus vacanze.


Il governo nel suo ultimo intervento normativo ha esplicitamente riconosciuto un credito, utilizzabile dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, a favore dei nuclei famigliari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro l’anno.

Il credito, o cd. bonus vacanza, è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è previsto in misura differenziata e crescente in funzione del numero dei componenti della famiglia.

La misura del credito è pari a 150 euro per i nuclei familiari composti da una persona sola, a 300 euro per le famiglie formate da due componenti e infine a 500 euro per ogni altra famiglia con un numero di soggetti superiori a due.

Detto bonus viene riconosciuto per il pagamento di servizi resi da imprese turistico recettive nazionali, agriturismi o anche bed & breakfast e comporta uno sconto dell’ 80% sul corrispettivo dovuto e il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del soggetto avente diritto.

Vale a dire che non verrà corrisposta alcuna somma direttamente alle famiglie che vogliano utilizzarlo, ma verrà applicato uno sconto direttamente dalla struttura alberghiera e il restante 20 % risulterà quale detrazione sull’imposta del reddito del singolo cittadino, componente del nucleo familiare che ne ha usufruito.

Ne consegue l’assenza di qualsiasi tipo di modulistica specifica o procedura per l’ottenimento dell’incentivo in oggetto, essendo per l’80% applicato direttamente dalla struttura turistica, quale sconto, che verrà ad essa rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Inoltre, appare utile sottolineare che il bonus è utilizzabile solo a determinate condizioni a pena di decadenza, precisamente: la necessità che le spese siano sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi di una singola impresa turistica nazionale, l’obbligo dell’emissione di fattura elettronica o documento commerciale ai sensi di legge, nel quale sia indicato il Codice Fiscale del soggetto che intende fruirne e, infine, l’esclusione di ogni tipo di intervento o intermediazione di soggetti terzi che gestiscano piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Quest’ultimo requisito, ai fini del godimento dell’incentivo, ha già comportato la reazione negativa dei maggiori portali online di prenotazione come booking e Air-BnB, seguito altresì da un intervento del Codacons, ma allo stato rimane l’esclusione e si attendono precisazioni ministeriali in materia.

Connesso all’argomento bonus vacanze, altra questione rilevante ai fini dell’aiuto dello Stato nei confronti del settore del turismo, introdotta dal medesimo decreto ministeriale cd. rilancio, approvato pochi giorni fa, riguarda l’abolizione del versamento della prima rata dell’IMU, in scadenza alla data 16 giugno 2020, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari, stabilimenti termali o immobili adibiti ad agriturismo, villaggi turistici, ostelli, rifugi, colonie, campeggi e case o appartamenti vacanze.

Detto aiuto tuttavia è attuabile a condizione che i proprietari degli immobili sopra menzionati siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

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