Il Decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137, cd. Decreto Ristori, al suo articolo 17, prevede per il mese di novembre 2020, una indennità pari ad € 800,00 in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid.19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività.
Tale indennità si pone in linea di continuità con i bonus, già previsti dalle disposizioni legislative emergenziali precedenti, percepiti dai medesimi lavoratori per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno.
Infatti, per i collaboratori sportivi che siano già risultati beneficiari dei bonus di cui ai decreti precedenti, per i quali permangono i requisiti, l’indennità pari a € 800,00, verrà erogata dalla società Salute e Sport SPA, senza necessità di ulteriore domanda.
Sul punto occorre precisare che, secondo le indicazioni fornite dalla società erogante, il 30 ottobre 2020, per poter percepire l’indennità di novembre è necessaria l’esistenza di un rapporto contrattuale valido per il mese a cui si riferisce il bonus.
Le indicazioni di Sport e Salute sono chiare sul punto, ancorché potrebbe emergere qualche discrepanza con il testo di legge che sembrerebbe far riferimento anche a rapporti pregressi e non rinnovati.
Ne consegue che per tutti coloro che non hanno percepito l’indennità nei mesi scorsi e coloro che hanno visto il modificarsi in questi mesi dei requisiti, è necessario l’inoltro della domanda.
La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Salute e Sport SPA, attivata dalle ore 14.00 del 2 novembre fino al termine perentorio delle ore 24.00 del 12 novembre sul sito www.sportsalute.eu.
La procedura di richiesta prevede tre fasi:
· una prima fase di prenotazione, nella quale è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale, senza spazi o testi aggiuntivi al numero comunicato nel sito, a cui seguirà un messaggio di risposta con l’indicazione del codice prenotazione e il giorno e la fascia oraria in cui sarà necessario collegarsi per compilare la domanda.
· Una seconda fase di accreditamento alla piattaforma, per la quale è necessario avere sotto mano un indirizzo email, il proprio codice fiscale e il codice prenotazione ottenuto via SMS.
· Ed infine una terza ed ultima fase di compilazione e invio della domanda nella quale sarà richiesto di allegare in formato PDF copia del Documento di identità e copia del contratto di collaborazione, lettera di incarico o attestazione del rapporto di collaborazione della società e sarò richiesta l’indicazione dell’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo di imposta 2019.
Appare necessario sottolineare che detta indennità, come per i bonus del mesi precedenti, è incompatibile con ogni altro reddito da lavoro, reddito di cittadinanza e ogni altra indennità prevista del Decreto Cura Italia e nei Decreti successivi.
Con il termine reddito da lavoro si intende qualunque somma percepita in relazione ad un rapporto di lavoro o in relazione a un rapporto di collaborazione, anche svolto senza vincolo di subordinazione.
In materia le norme sono assai rigide, Sport e Salute precisa infatti che sono tali da escludere il percepimento del bonus anche tutti i redditi da pensione, con esclusione dei soli assegni ordinari di invalidità, e anche gli assegni periodici percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli esplicitamente destinati al mantenimento dei figli.
Le disposizioni normative e le FAQ del 30 ottobre 2020 di Sport e Salute S.p.a. chiariscono, quindi, in maniera precisa, la incompatibilità del bonus con qualsiasi reddito da lavoro, nonché con il percepimento del reddito di cittadinanza o qualsiasi altra indennità.
Tali disposizioni suscitano tuttavia forti perplessità laddove determinano la radicale perdita del bonus, anche per coloro che hanno in atto rapporti di collaborazione o di lavoro tali da determinare redditi particolarmente contenuti o comunque inferiori agli 800,00 euro.
Un problema analogo è emerso anche nei confronti dell’INPS in relazione all’importo del reddito di cittadinanza con il bonus Covid-19, per quale lo stesso INPS è intervenuto con una circolare del 18 giugno disponendo l’integrazione del reddito di cittadinanza fino alla somma di 600 euro.
Ci si domanda se analogo ragionamento non potrebbe essere fatto a vantaggio dei collaboratori sportivi, prevedendo perlomeno una erogazione integrativa rispetto al reddito percepito, tale da raggiungere il quantum di € 800,00.
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