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Collaboratori sportivi: bonus di € 800,00 per il mese di novembre.

Il Decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137, cd. Decreto Ristori, al suo articolo 17, prevede per il mese di novembre 2020, una indennità pari ad € 800,00 in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid.19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività.

Tale indennità si pone in linea di continuità con i bonus, già previsti dalle disposizioni legislative emergenziali precedenti, percepiti dai medesimi lavoratori per il mese di marzo, aprile, maggio e giugno.

Infatti, per i collaboratori sportivi che siano già risultati beneficiari dei bonus di cui ai decreti precedenti, per i quali permangono i requisiti, l’indennità pari a € 800,00, verrà erogata dalla società Salute e Sport SPA, senza necessità di ulteriore domanda.

Sul punto occorre precisare che, secondo le indicazioni fornite dalla società erogante, il 30 ottobre 2020, per poter percepire l’indennità di novembre è necessaria l’esistenza di un rapporto contrattuale valido per il mese a cui si riferisce il bonus.

Le indicazioni di Sport e Salute sono chiare sul punto, ancorché potrebbe emergere qualche discrepanza con il testo di legge che sembrerebbe far riferimento anche a rapporti pregressi e non rinnovati.

Ne consegue che per tutti coloro che non hanno percepito l’indennità nei mesi scorsi e coloro che hanno visto il modificarsi in questi mesi dei requisiti, è necessario l’inoltro della domanda.

La domanda va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di Salute e Sport SPA, attivata dalle ore 14.00 del 2 novembre fino al termine perentorio delle ore 24.00 del 12 novembre sul sito www.sportsalute.eu.

La procedura di richiesta prevede tre fasi:

· una prima fase di prenotazione, nella quale è necessario inviare un SMS con il proprio codice fiscale, senza spazi o testi aggiuntivi al numero comunicato nel sito, a cui seguirà un messaggio di risposta con l’indicazione del codice prenotazione e il giorno e la fascia oraria in cui sarà necessario collegarsi per compilare la domanda.

· Una seconda fase di accreditamento alla piattaforma, per la quale è necessario avere sotto mano un indirizzo email, il proprio codice fiscale e il codice prenotazione ottenuto via SMS.

· Ed infine una terza ed ultima fase di compilazione e invio della domanda nella quale sarà richiesto di allegare in formato PDF copia del Documento di identità e copia del contratto di collaborazione, lettera di incarico o attestazione del rapporto di collaborazione della società e sarò richiesta l’indicazione dell’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo di imposta 2019.

Appare necessario sottolineare che detta indennità, come per i bonus del mesi precedenti, è incompatibile con ogni altro reddito da lavoro, reddito di cittadinanza e ogni altra indennità prevista del Decreto Cura Italia e nei Decreti successivi.

Con il termine reddito da lavoro si intende qualunque somma percepita in relazione ad un rapporto di lavoro o in relazione a un rapporto di collaborazione, anche svolto senza vincolo di subordinazione.

In materia le norme sono assai rigide, Sport e Salute precisa infatti che sono tali da escludere il percepimento del bonus anche tutti i redditi da pensione, con esclusione dei soli assegni ordinari di invalidità, e anche gli assegni periodici percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli esplicitamente destinati al mantenimento dei figli.

Le disposizioni normative e le FAQ del 30 ottobre 2020 di Sport e Salute S.p.a. chiariscono, quindi, in maniera precisa, la incompatibilità del bonus con qualsiasi reddito da lavoro, nonché con il percepimento del reddito di cittadinanza o qualsiasi altra indennità.

Tali disposizioni suscitano tuttavia forti perplessità laddove determinano la radicale perdita del bonus, anche per coloro che hanno in atto rapporti di collaborazione o di lavoro tali da determinare redditi particolarmente contenuti o comunque inferiori agli 800,00 euro.

Un problema analogo è emerso anche nei confronti dell’INPS in relazione all’importo del reddito di cittadinanza con il bonus Covid-19, per quale lo stesso INPS è intervenuto con una circolare del 18 giugno disponendo l’integrazione del reddito di cittadinanza fino alla somma di 600 euro.

Ci si domanda se analogo ragionamento non potrebbe essere fatto a vantaggio dei collaboratori sportivi, prevedendo perlomeno una erogazione integrativa rispetto al reddito percepito, tale da raggiungere il quantum di € 800,00.

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