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CONDIZIONI PER LA RICHIESTA AL FONDO DI GARANZIA INPS E DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE.

Note alla sentenza della Corte di cassazione Sez Lav. 3/1/2020 N. 32.


Il Fondo di Garanzia Inps costituisce una forma di assicurazione sociale obbligatoria la cui particolarità consiste nel fatto che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione da parte dell’ente previdenziale, in caso di insolvenza del datore di lavoro, di una obbligazione pecuniaria.

Attraverso la domanda di intervento al Fondo di Garanzia il lavoratore può ottenere il pagamento del proprio Trattamento di Fine Rapporto e delle ultime tre mensilità non percepite, sia pure in misura non superiore ad un massimale annualmente fissato.

Dette prestazioni, come più volte precisato dalla Corte di Cassazione, hanno natura previdenziale e non retributiva, trattandosi di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro, ancorché nella loro misura coincidenti.

Atteso che, il diritto a ricevere le somme dal Fondo di Garanzia Inps non nasce in forza della semplice conclusione del rapporto di lavoro, ma da un distinto rapporto assicurativo previdenziale, ne consegue che, ai fini della proponibilità della domanda all’Inps, occorre ottenere rispettivamente la verifica del credito del lavoratore mediante insinuazione al passivo, nell’ipotesi di azienda sottoposta a procedure di natura fallimentare, ovvero la formazione di un titolo esecutivo giudiziale e il conseguente esperimento non satisfattivo di esecuzione forzata.

Dette condizioni nei confronti del datore di lavoro insolvente costituiscono un requisito logicamente necessario ai fini della perfezione del diritto in capo al lavoratore di ottenere dall’Inps tali somme.

Sul punto, rilevante appare la precisazione effettuata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione nella recente decisione n. 32/2020, nella quale, riprendendo una opinione ormai consolidata in tema di prescrizione della domanda nei confronti dell’Inps, essa viene fatta decorrere dal perfezionarsi della fattispecie attributiva del potere, che condiziona la proponibilità della domanda al fondo di garanzia Inps e non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Suprema Corte argomenta la decisione richiamando la disposizione di cui all’articolo 2935 del Codice Civile, che identifica il dies a quo della prescrizione dal giorno in cui il diritto in questione può essere fatto valere.

Occorre altresì sottolineare che il periodo di pendenza della procedura concorsuale non determina l’interruzione dei termini di prescrizione nei confronti dell’ente previdenziale, di conseguenza dal giorno in cui è possibile presentare domanda a Fondo di Garanzia decorrono i termini di prescrizione, indipendentemente dalla durata della prescrizione nei confronti del datore di lavoro insolvente.

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