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Addio alla storica busta paga

Aggiornamento: 20 gen 2019

Fino a non molti anni fa i lavoratori dipendenti, soprattutto gli operai, venivano pagati in contanti; contanti che venivano consegnati con una busta su cui erano indicati gli elementi di calcolo della retribuzione.


A partire dal primo luglio 2018 il pagamento in contanti è vietato dalla legge.


La Legge di Bilancio 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017), contiene ai commi 910-914, importanti disposizioni volte a contrastare i possibili abusi posti in essere durante il pagamento dello stipendio.

Infatti, a partire dal 1° luglio 2018, è stato introdotto il divieto di pagamento della retribuzione in contanti, imponendo ai datori di lavoro di utilizzare mezzi tracciabili.

La retribuzione deve essere corrisposta attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei mezzi tassativamente indicati al comma n. 910:

- bonifico sul conto corrente del lavoratore;

- strumenti di pagamento elettronico;

- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.

La nuova disciplina si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del Codice Civile, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ad ogni contratto di collaborazione coordinata e continuativa e ai contratti instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Restano invece esclusi dal provvedimento i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni e quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici. In quanto non espressamente richiamati dal comma n. 912, devono ritenersi altresì esclusi i compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.

La violazione dell’obbligo di corresponsione della retribuzione con i mezzi tracciabili sopra indicati, comporta l’applicazione, al datore di lavoro, della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura variabile da 1.000 a 5.000 euro. Al fine di evitare ogni attività elusiva del nuovo meccanismo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota del 22 maggio 2018, ha chiarito che tali sanzioni si applicano anche nel caso in cui il bonifico o l’assegno utilizzato come metodo di pagamento, venga successivamente revocato o annullato prima dell’incasso.

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