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Emergenza COVID-19, uno speciale congedo parentale.

studiopollastro

L’INPS ha emanato nella giornata del 20 marzo 2020 una prima scheda informativa relativa alle procedure da adottare per usufruire dei congedi parentali di cui all’articolo 23 del Decreto Legge “Cura Italia”.


In sintesi di cosa si tratta e chi può beneficiare di tali permessi.

Il Decreto Legge prevede la possibilità di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 15 giorni a vantaggio dei genitori con figli in età scolare, come conseguenza della chiusura delle attività didattiche.

In particolare possono usufruire di tali congedi i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, con figli fino a 16 anni di età.

I genitori con figli di età non superiore ai 12 anni hanno diritto ad un congedo di 15 giorni ed una indennità pari al 50% della retribuzione, inoltre tale periodo è interamente valido ai fini dei contributi previdenziali e pensionistici.

I genitori, invece, che hanno figli di età compresa tra i 13 e i 16 anni hanno diritto al congedo, ma non hanno diritto ad alcuna indennità e, come conseguenza, tale lasso di tempo non è valido ai fini contributivi.

Ancora, per quanto riguarda i genitori di figli in condizione di grave handicap, purché iscritti a qualsiasi istituto scolastico o ospitati in centri a carattere assistenziale, è previsto il congedo retribuito, senza alcun limite di età.

Pare opportuno precisare che la norma riguarda anche i genitori adottivi e i casi di affidamento o collocamento temporaneo di minori.

Allo stato, il Decreto Legge colloca il periodo di godimento di tali congedi tra il 5 marzo ed il 3 aprile 2020, ancorché appare presumibile che in sede di conversione ed in considerazione del prolungamento dei periodi di restrizione e chiusura delle scuole, detto periodo verrà prolungato.

Il congedo in oggetto può essere goduto alternativamente dal padre o dalla madre, ma comunque non superando i 15 giorni complessivi ed essendo calcolato sulla figura dei genitori non può essere moltiplicato per il numero dei figli.

Attenzione, vi è poi una norma che può apparire criticabile, il godimento del congedo è subordinato al fatto che nessuno dei due sia già beneficiario di forme di sostegno al reddito (Cassa Integrazione o NASPI) o sia disoccupato.


Come fare la domanda.

I genitori che hanno già in corso un periodo di congedo parentale ordinario, di cui al Decreto Legislativo n. 151/2001, non devono fare nulla, l’INPS automaticamente lo convertirà in congedo speciale COVID-19.

I lavoratori, invece, che non hanno in corso un congedo parentale secondo le norme ordinarie, ma che ne avrebbero i requisiti (figli fino a 12 anni) ed anche nella ipotesi in cui ne abbiano già usufruito integralmente, possono fare domanda per il congedo COVID-19 secondo le normali procedure di richiesta dei congedi parentali. In sintesi la domanda può essere fatta direttamente Online (ma occorre essere già in possesso del PIN dispositivo per l’accesso dei servizi informatici), oppure tramite patronato o anche telefonando al contact-center del INPS (803-164 da numeri fissi, 06-164164 da mobile). Copia della domanda andrà poi inoltrata al datore di lavoro.

Per quanto riguarda infine i genitori con figli tra i 12 e i 16 anni, non avendo diritto ad alcuna indennità, non devono inoltrare nulla all’INPS, ma fare domanda del congedo direttamente al datore di lavoro.

I datori di lavoro non si possono rifiutare di riconoscere il congedo e per tale periodo di assenza i lavoratori non possono essere licenziati, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

 
 
 

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