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Il lavoro del “rider” come lavoro subordinato.

Il Tribunale di Palermo, con decisione del 20 novembre 2020, n. 3570, si pronuncia in materia di qualificazione del rapporto di lavoro dei riders, quali addetti alla consegna di cibi e bevande a domicilio, riconoscendo loro il diritto a vedersi inquadrare nell’ambito di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.


Nel caso di specie, il rider era stato licenziato senza preavviso da parte della società Glovo, semplicemente mediante la disconnessione della piattaforma utilizzata per le ordinazioni e consegne del cibo.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, in ragione delle modalità concrete con cui si è svolto il rapporto, preliminarmente dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al fattorino (rider), qualificando la disconnessione del lavoratore dalla piattaforma Glovo come un allontanamento del dipendente dal luogo di lavoro, senza motivazione scritta, pertanto da qualificarsi come licenziamento orale e come tale inefficace; di conseguenza il Giudice dispone, nella medesima decisione, la reintegrazione del fattorino sul posto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento al sesto livello del contratto collettivo del Terziario, distribuzione e servizi e con uno stipendio rapportato ai minimi del CCNL.

Inoltre, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, riconosce al lavoratore il diritto ad ottenere le differenze retributive tra quanto guadagnato con il contratto autonomo e quanto avrebbe ottenuto con un regolare contratto di lavoro subordinato.


Detta recente sentenza appare di particolare rilevanza, in quanto, per la prima volta emerge la vittoria dei riders, sostenuti dalla OO.SS. CGIL; risulta infatti utile precisare che, tale materia, negli ultimi anni è stata oggetto di ulteriori sentenze e pareri dottrinali e giurisprudenziali.

Particolarmente discussa era stata la decisione n. 778/2018 del Tribunale di Torino, sezione lavoro, nel cd. “caso Foodora”, ove, diversamente dalla recente pronuncia del Tribunale siciliano, i giudici avevano escluso la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra il fattorino e la società, richiamando la sentenza n. 2728/2010 della Corte di Cassazione che richiedeva come requisito fondamentale per il rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Nel “caso Foodora” il Tribunale di Torino, sulla base delle precisazioni fatte negli anni precedenti dalla Cassazione sezione lavoro, escludeva altresì l’applicazione dell’art. 2 del D. lgs 81/2015, ponendo alla base della sua decisione l’assenza di modalità tali da consentire al datore di lavoro di pretendere lo svolgimento della prestazione lavorativa e l’insussistenza di provvedimenti disciplinari a carico dei riders.

Diversamente invece, già nel febbraio 2019, la Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 26, valorizzando l’organizzazione della collaborazione e la continuità della prestazione lavorativa, faceva un passo avanti verso la tutela dei riders, applicando l’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, sia pure solo limitatamente al riconoscimento della retribuzione di cui al CCNL, decisione peraltro confermata dalla Corte di Cassazione il 24 gennaio 2020 (n. 1663).

Ciò premesso, la sentenza recentissima del Tribunale di Palermo, appare come una ulteriore svolta, dichiarando la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente applicazione ai riders anche della disciplina di licenziamenti, propri di tale categoria.

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