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LA CASSAZIONE SI ESPRIME SULL’IPOTESI DI GRAVIDANZA INTERVENUTA DURANTE IL PREAVVISO.


La Suprema Corte con l’Ordinanza numero 9268, del 3 aprile 2019, ha affermato che il licenziamento di una lavoratrice il cui stato di gravidanza sia iniziato durante il periodo di preavviso è da ritenersi legittimo, ma sospeso fino al compimento di un anno di età del bambino.


La Suprema Corte ha confermato la precedente decisione della Corte di merito che aveva escluso il carattere di nullità del licenziamento intimato a una lavoratrice il cui periodo di gravidanza era iniziato durante il preavviso.

In sede di motivazioni la Corte ha precisato le regole di perfezionamento del licenziamento ed ha analizzato il diverso problema della sospensione dell’efficacia del licenziamento, ritualmente comunicato e perfezionato in relazione agli eventi di cui all’articolo 2110 del Codice civile, tra cui lo stato di gravidanza.

Il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, anche se l’efficacia viene differita in un momento successivo.

Quindi la verifica delle condizioni legittimanti l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato e non già con riguardo al successivo momento di scadenza del preavviso e di conclusione effettiva del rapporto di lavoro.

Per l’effetto, la Corte, nel caso in esame, ha escluso la nullità del licenziamento ai sensi dell’articolo 54 del Decreto Legislativo n. 151/2001 ed ha invece previsto un principio di sospensione di efficacia del licenziamento, in relazione agli eventi di cui all’articolo 2110 del Codice Civile.

La Corte di Cassazione riprendendo proprie decisioni precedenti ha affermato che dall’applicazione del principio di sospensione del rapporto di lavoro in presenza di eventi di cui al sopra citato articolo del Codice Civile, discende la sospensione dell’efficacia del licenziamento e la sospensione della decorrenza del periodo di preavviso, coì posticipando la definitiva cessazione del rapporto di lavoro e di tutte le obbligazioni ad esso connesse (Corte di Cass. n. 7369/2005; n. 10272/2003).  

La Corte ha ulteriormente precisato che tale effetto deriva direttamente dalla legge e quindi si produce per il solo fatto della sussistenza dello stato di malattia o di gravidanza, indipendentemente dalla comunicazione della malattia, che di regola può essere effettuata entro tre giorni dall’insorgenza.

Ne consegue una necessaria distinzione tra l’ipotesi in cui il licenziamento venga intimato durante lo stato di gravidanza, per la quale si rientra nel divieto posto dal citato articolo 54 del Decreto Legislativo 151/2001 che ne sancisce la nullità e il diverso caso, invece, in cui la gravidanza intervenga nel periodo di preavviso “lavorato”, nel quale si ritiene che la fattispecie venga attratta nella disciplina dell’articolo 2110 del Codice Civile che determina la sola applicazione degli effetti sospensivi ivi previsti.

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