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La Legge di Bilancio 2020 proroga lo strumento dell’opzione donna.

L’opzione donna è uno strumento disciplinato dall’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004, che consente alle lavoratrici di andare in pensione anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari.

La Legge di Bilancio 2020 ha confermato anche per quest’anno la proroga dell’opzione donna, a vantaggio delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, due requisiti: un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica di 58 anni per le lavoratrici dipendenti e 59 anni per le lavoratrici autonome.

Il meccanismo di calcolo dell’assegno di pensione dell’opzione donna rimane quello contributivo di cui al D.Lgs. n. 180/1997, che si applica a prescindere dalla collocazione temporale degli accrediti. Ne consegue che, anche per le lavoratrici che avrebbero diritto all’applicazione del calcolo tramite metodo misto, risulta vincolante l’applicazione del metodo di calcolo contributivo che tuttavia è tale da determinare una anche sensibile decurtazione dell’assegno.

Si consiglia pertanto alle lavoratrici interessate all’utilizzo dell’opzione donna, di rivolgersi preventivamente ad un patronato od a un consulente, ovvero alla stessa sede INPS, al fine di potere effettuare un conteggio del trattamento pensionistico che si otterrebbe, così da valutare attentamente la misura della decurtazione che conseguirebbe all’applicazione del metodo contributivo.

Appare altresì opportuno sottolineare che l’erogazione del primo assegno pensionistico, conseguente all’adesione al meccanismo dell’opzione donna, decorre a partire dal dodicesimo mese successivo alla maturazione dei predetti requisiti per le lavoratrici dipendenti, ovvero dal diciottesimo mese per le lavoratrici autonome.

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