Pubblicato il Decreto Legge 17 maggio 2020 n. 18, cd. Decreto “Cura Italia”, che introduce, tra le altre, specifiche disposizioni in materia di procedure di licenziamento.
L’articolo 46 prevede una disposizione eccezionale e mai in precedenza verificatasi; il Decreto infatti sospende per 60 giorni dalla sua pubblicazione e quindi fino al 17 maggio 2020, la possibilità per tutti i datori di lavoro, indipendente dal numero dei dipendenti, di licenziare per motivi di carattere oggettivo e quindi collegati ad esigenze di natura aziendale.
Restano invece possibili i licenziamenti per giusta causa, ovvero i licenziamenti conseguenti a comportamenti del lavoratore.
Per il medesimo periodo e quindi fino al 17 maggio 2020 è altresì impedita l’attivazione di licenziamenti collettivi e, se già iniziate, le procedure si intendono sospese.
Occorre tuttavia sottolineare che malgrado l’articolo venga rubricato quale sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti, in effetti non si legge alcuna disposizione di sospensione dei meccanismi di impugnazione; pertanto in attesa di chiarimento, o nuove disposizioni, si consiglia vivamente ai lavoratori che abbiano già ricevuto una lettera di licenziamento di impugnarla rispettando i normali termini di decadenza di 60 giorni.
È ben vero che è stata altresì disposta una sospensione dei termini processuali, tuttavia non essendo la lettera di impugnazione al licenziamento un atto “processuale”, chi scrive ritiene che allo stato rimangono validi i termini ordinari di decadenza di 60 giorni.
Comments