google-site-verification: google0b89759c5c170d13.html Le specifiche misure in materia di Cassa Integrazione nel Decreto “Cura Italia”.
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Le specifiche misure in materia di Cassa Integrazione nel Decreto “Cura Italia”.

L’articolo 19 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, riconosce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria nel caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica COVID- 19.

Il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria “CIGO” può essere erogato per un massimo di 9 settimane e deve riguardare periodi tra il 23 febbraio 2020 e la fine del mese di agosto 2020.

Come noto, il trattamento di CIGO, normalmente anticipato dal datore di lavoro, è costituito da una indennità pari all’80% della retribuzione globale di fatto, quindi comprensiva anche dei ratei di mensilità aggiuntive.

Occorre tuttavia sottolineare che il trattamento di CIGO non può comunque superare un massimale mensile fissato in due soglie; Euro 993,21 lorde, per un netto pari a 935,21 nel caso in cui il lavoratore percepisca un reddito mensile pari o inferiore ad Euro 2’148,74. È invece pari ad Euro 1'193,75 lorde per un netto di 1'124,04 per i lavoratori che percepiscono retribuzioni superiori all’importo di Euro 2'148,74.

Per ottenere il trattamento di CIGO il datore di lavoro, non il dipendente, deve presentare domanda all’I.N.P.S. entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione dei lavoratori.

A tal fine i datori di lavoro sono esentati dal rispetto delle procedure di consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali, che possono avvenire in misura assai semplificata anche per via telematica.

Questa particolare forma di Cassa Integrazione Ordinaria è riconosciuta a tutti i datori di lavoro con almeno 5 addetti, purché già paghino i contributi per il Fondo di Integrazione Salariale.

I periodi di Cassa integrazione Ordinaria, Riconosciuti per l’emergenza COVID-19 sono validi ad ogni effetto ai fini pensionistici.

Il trattamento di CIGO è riservato a tutti i lavoratori in servizio al 23 febbraio 2020 e non è richiesto il requisito di anzianità dei 90 giorni, normalmente previsto dalla legge.

Ma cosa succede per i lavoratori che non siano dipendenti da aziende normalmente ammesse al trattamento di Cassa Integrazione? L’articolo 22 del Decreto Legge n.18/2020 consente alle regioni di deliberare l’erogazione di un trattamento di Cassa Integrazione in deroga, analogo al trattamento di CIGO, a vantaggio di tutti i lavoratori dipendenti anche da imprese normalmente non ammesse alla Cassa Integrazione Ordinaria.

Occorrerà pertanto, trattandosi di intervento regionale, attendere ulteriori disposizioni in materia.



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