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LEGITTIME LE NORME CHE PREVEDONO LO SLITTAMENTO DEL T.F.R. AI DIPENDENTI PUBBLICI.

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza del 25 giugno 2019, n. 159, ha ritenuto legittima la normativa che prevede il pagamento differito e dilazionato del Trattamento di Fine Rapporto ai dipendenti pubblici che vanno in pensione anticipata.

Per comprendere il senso e l’importanza della recente decisione, occorre richiamare da un lato, l’Art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 79 del 1997, convertito in Legge 28 maggio 1997, n. 140, nella parte in cui prevede il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto trascorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ove essa si verifichi per accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisisti standard; dall’altro lato l’Art. 12, comma 7, del Decreto Legge n. 78 del 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede il pagamento rateale, nel caso in cui l’importo del Trattamento di Fine Rapporto superi il valore di 50 mila euro.

Attenzione, pare opportuno ribadire che le norme sottoposte all’attenzione della Corte Costituzione relative al differimento e alla rateizzazione dei T.F.R. riguardano esclusivamente i pubblici dipendenti che accedono ad un trattamento di pensione anticipata.

In argomento appare altresì opportuno precisare, come sottolineato dalla Corte, che su tali richieste non incidono le novità introdotte dall’articolo 23 del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevedono la facoltà di richiedere il finanziamento di una somma pari all’importo massimo di 45 mila euro di indennità di fine rapporto maturata.

La Corte ritiene che i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzione non siano stati valicati dalle norme sottoposte alla sua attenzione; il differimento dell’erogazione dei Trattamenti di Fine Rapporto fa riscontro a una cessazione del servizio che può intervenire anche quando non sia ancora stato maturato il diritto alla pensione.

La disciplina appare pertanto graduata, fondandosi su un presupposto non arbitrario, ma allo stesso tempo temperato dalla previsione di deroghe per situazioni meritevoli di particolare tutela, si pensi, in particolare, alla cessazione del servizio dovuta al decesso del dipendente ove si impone alla Amministrazione di trasmettere entro 15 giorni la documentazione all’ente previdenziale e l’obbligo dello stesso a corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto nei tre mesi successivi.

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