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LEGITTIMITA’ DEL LICENZIAMENTO PER MANCATA TIMBRATURA DEL CARTELLINO.

La Corte di Cassazione con decisione n. 6174 del 1 marzo 2019, ha affermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore conseguente a controlli effettuati dal datore di lavoro attraverso una agenzia investigativa e finalizzati a verificare il comportamento del dipendente che ripetutamente si assentava dal posto di lavoro senza timbrare il badgedi uscita.

La Suprema Corte infatti, con tale ordinanza, ha applicato un principio già enunciato e ribadito dalla medesima Corte (tra le altre si ricorda: Corte di Cass. n. 8373/2018), secondo cui i controlli del datore di lavoro, anche a mezzo di agenzia investigativa, sono da ritenersi legittimi, ove siano finalizzati a verificare un comportamento del lavoratore che possa configurare una ipotesi penalmente rilevante, non potendo invece avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento della prestazione lavorativa.

Nel caso di specie il controllo appare perfettamente rientrante nelle casistiche penalmente rilevanti, non essendo diretto a verificare l’esecuzione della prestazione lavorativa, che comporterebbe l’applicazione degli articoli 2 e 3 della Legge n. 300/1970, bensì la condotta fraudolenta del dipendente che nonostante la timbratura del badge risultava assente.

Potendo configurare quindi una ipotesi di comportamento fraudolento e penalmente rilevante neppure sussiste violazione della privacy del lavoratore stesso, in quanto il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause di allontanamento.

Detta condotta, peraltro viene ritenuta idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell’adempimento della prestazione lavorativa, sintomatica di un comportamento lesivo del lavoratore, con conseguente possibile applicazione della massima sanzione disciplinare del licenziamento.

Il consolidarsi di tale orientamento giurisprudenziale fa emergere la necessità di una maggiore attenzione da parte dei lavoratori nel non adottare comportamenti che invece in passato erano stati valutati con tollerata accondiscendenza, ma che potrebbero invece comportare gravissime conseguenze sia sulla continuazione del rapporto di lavoro, sia sul versante dell’azione penale.

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