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Non tutti i licenziamenti sono sospesi.

Occorre fare attenzione ai licenziamenti in questo periodo in quanto non tutti sono sospesi.


La disposizione governativa di cui all’articolo 46 del Decreto Legge n. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia, tramite la quale è stata disposta la sospensione dei licenziamenti per un periodo pari a 60 giorni, ha suscitato dubbi e domande, ciò anche per una informazione non adeguatamente precisa da parte degli organi di stampa.

Il Decreto Legge sospende solo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, intendendo come tali i licenziamenti determinati da esigenze dell’azienda/datore di lavoro. Vengono altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo che rappresentano riduzione di personale, anch’esse connesse ad esigenze aziendali.

Ne consegue che, rimangono escluse dalla sospensione alcune tipologie di licenziamento o di risoluzione del rapporto di lavoro non infrequenti nella realtà quotidiana.

In particolare sono possibili i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, in quanto in tale periodo sussiste la libera rescindibilità delle parti e, peraltro, durante il periodo di prova neppure sono applicabili le disposizioni in materia di licenziamento previste dalla Legge n.604/1966 e successive modifiche.

Neppure sono impediti i licenziamenti di natura soggettiva che dipendono da comportamenti del lavoratore e quindi, in sostanza, i licenziamenti di natura disciplinare, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Restano altresì ferme le scadenze dei contratti a tempo determinato, la cui risoluzione peraltro non è equiparabile ad un provvedimento di licenziamento.

Attenzione anche alle assenze per malattia. Per quanto riguarda i licenziamenti per superamento del periodo di comporto, intendendo come tale il periodo di conservazione del posto in ipotesi di assenza per malattia, il Decreto Cura Italia impedisce che le assenze determinate per quarantena obbligatoria, anche a livello domiciliare, vengano conteggiate nel termine di conservazione del posto.

Il che vuol dire che se un lavoratore è stato assente per malattia, causata da motivi diversi dal COVID-19, o per infortunio ed abbia con ciò superato il periodo di comporto, potrebbe essere legittimamente licenziato dal datore di lavoro.

Tutto quanto premesso, occorre nuovamente precisare che la norma nulla dice sulla sospensione specifica dei termini di impugnazione del licenziamento, limitandosi a sospendere i termini di natura processuale.

In attesa di migliori chiarimenti sul punto, si consiglia pertanto di inoltrare le eventuali impugnazioni nel rispetto dei rigidi termini di decadenza, quantificati in 60 giorni per i licenziamenti e in 180 giorni per le scadenze dei contratti a termine.

Unico termine di questa materia che viene in effetti prorogato è quello relativo alla domanda di NASPI che fino al 31 dicembre 2020 è ampliato da 68 a 128 giorni.

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