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Novità per i collaboratori sportivi.


Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, cd. “Decreto Sostegni bis” al suo articolo 44 prevede nuove disposizioni in tema di indennità per i collaboratori sportivi.

Continua l’erogazione dei cd. bonus in favore dei collaboratori sportivi da parte della società Sport e Salute S.p.a., in ottica di continuità rispetto agli aiuti predisposti durante l’emergenza Covid per questa categoria di lavoratori.

I requisiti per richiederlo, o semplicemente ottenerlo, nel caso in cui i soggetti siano già stati beneficiari di precedenti bonus non sono cambiati.

Appare opportuno sottolineare che tale bonus non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, considerando reddito da lavoro che esclude l’indennità anche tutti i redditi da lavoro autonomo e le pensioni di ogni genere.

L’indennità prevista dal recentissimo Decreto riguarda i mesi di aprile e maggio 2021 e verrà erogata in via automatica, attraverso il semplice flag positivo alla mail sul mantenimento dei requisiti, ai collaboratori sportivi che hanno giù ottenuto l’indennità nei mesi precedenti e la loro attività continui ad essere sospesa o ridotta a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19; ovvero, per i medesimi motivi, sia cessato il rapporto di lavoro senza reperimento di altro.

Diversamente coloro che non hanno mai percepito l’indennità e porrebbero richiederla e ottenerla, per la maturazione dei requisiti richiesti nei mesi di aprile e maggio 2021, dovranno presentare nuova domanda tramite la procedura telematica sul sito di Sport e Salute S.p.a.

L’ammontare dell’indennità viene determinato su tre scaglioni differenziati sulla base delle somme percepite nell’anno di imposta 2019:

a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600; c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800.

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