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Nuove precisazioni sul diritto al lavoro agile.

Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto rilancio, al suo articolo 90 rafforza la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 14 anni, di lavorare in modalità agile fino al termine dell’emergenza da Coronavirus.

Come è noto si intende per lavoro agile lo svolgimento dell’attività lavorativa non presso la sede dell’azienda, bensì da remoto tramite utilizzo di contatti telematici, nel rispetto tuttavia dei medesimi orari e vincoli che caratterizzano il rapporto di lavoro.

Beneficiari di tale diritto risultano tutti i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni, con l’esclusione però nel caso in cui nel nucleo familiare l’altro genitore sia inoccupato, ovvero sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito (NASPI o Cassa integrazione e reddito di cittadinanza).

Il lavoro agile, cd. “smart working”, viene riconosciuto anche in assenza di un accordo individuale con il datore di lavoro e costituisce pertanto un diritto del dipendente, purché le caratteristiche della prestazione lavorativa di cui si tratta siano compatibili con lo svolgimento a distanza e siano comunque rispettati gli obblighi informativi previsti dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81.

Si precisa che la prestazione lavorativa non necessariamente debba essere svolta dal dipendente attraverso l’utilizzo strumenti informatici forniti dal datore di lavoro, potendo anche essere svolta utilizzando strumenti informatici personali.

Per l’intero periodo di fruizione del diritto al lavoro agile i datori di lavoro devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, ricorrendo alla documentazione disponibile sul sito, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.

Infine, circa la durata della possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di usufruire di tale diritto, occorre precisare che l’articolo 90 del Decreto rilancio non individua un termine fisso, inserendo invece una formula elastica “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”; tale termine risulta al momento formalmente individuato al 31 luglio 2020, come previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che presumibilmente verrà prorogata non oltre il 31 dicembre 2020, come specificato da un avviso pubblicato sul sito del Ministero del lavoro in data 21 maggio 2020.

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