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Le nuove disposizioni in materia pensionistica – la cd. “quota cento”.



Tramite il recente Decreto Legge, il Governo ha introdotto, sia pure solo in via sperimentale relativamente al triennio 2019 / 2021, la possibilità di ottenere il trattamento di pensione anticipata con i seguenti requisiti:

- Requisito anagrafico – 62 anni di età.

- Requisito contributivo - almeno 38 anni di contributi.


L’aspetto più significativo è che la disposizione non prevede penalizzazioni sul trattamento pensionistico da percepire, ma solo uno slittamento di tre mesi rispetto alla data di maturazione dei requisiti.

Ne consegue che, chi abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, potrà andare in pensione con effetto dall’1 aprile 2019.


Una disposizione particolare è invece prevista per i pubblici dipendenti, a vantaggio dei quali il tempo di attesa per la acquisizione della pensione sarà di sei mesi, ed ulteriore ritardo per il personale insegnante per i quali il trattamento decorrerà dall’inzio del successivo anno scolastico.


Attenzione il trattamento pensionistico così ottenuto non è comulabile con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, con l’unica eccezione di lavoro occasionali, con reddito non superiore ad € 5.000,00 annui.

Al fine di ottenere il trattamento pensionistico, è possibile comulare contributi maturati anche in differenti gestioni pensionistiche (es. lavoratori dipendenti e artigiani).


E’ anche possibile riscattare eventuali buchi contributivi non superiori a cinque anni; trattandosi tuttavia di riscatto, è ovvio che l’accredito di contributi sarà subordinato al pagamento di un onere di riscatto appunto, rateizzabile e detraibile (per il 50%) ai fini fiscali, ma comque di carattere oneroso.


Si consiglia pertanto ai lavoratori interessati di procedere comunque ad inoltrare eventuale domanda di riscatto, riservandosi poi la scelta se confermare o menso la procedura a fronte della quantificazione dell’onere di riscatto che verrà effettuata dall’INPS.

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