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Prorogato il blocco dei licenziamenti.

Con legge n. 126 del 13 ottobre 2020 è stato convertito in Legge il Decreto n. 104 del 14 agosto 2020.

All’articolo 14 viene prorogato il blocco dei licenziamenti collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo precedentemente fissato con termine al 17 agosto 2020 e successivamente già prorogato con il cd. Decreto di Agosto.

Il legislatore ha così mantenuto ferma la preclusione dell’avvio delle procedure di licenziamento oggettivo e la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza da COVID-19 ovvero possano godere dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del Decreto Legge, di recente convertito.

In altre parole, il blocco dei licenziamenti non è generalizzato a tutte le imprese e collegato ad un termine finale fisso, ma è subordinato al periodo di Cassa Integrazione che le imprese possono chiedere, ovvero in alternativa alla CIG, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

In ogni caso tale disposizione rimane applicabile fino alla data di scadenza del periodo emergenziale attualmente fissato al 31 gennaio 2021, come da delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020.


Di seguito il comma 3 del medesimo articolo ha ribadito le ipotesi derogatorie di cui al cd. Decreto di agosto (n.104/2020), mantenendo escluso il “blocco dei licenziamenti” per:

· le imprese messe in liquidazione che abbiano cessato anche in modo parziale l’attività

· le imprese dichiarate fallite, quando non sia stato disposto l’esercizio provvisorio

· i lavoratori che abbiano aderito ad un accordo collettivo aziendale stipulato, dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Appare utile sottolineare che, in caso di adesione da parte del lavoratore a detti accordi collettivi aziendali la legge fa salvo il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASPI.

Infine, la vera modifica della recentissima legge di conversione si individua al comma 4 dell’articolo 14 che integralmente viene soppresso, eliminando totalmente la possibilità per il datore di lavoro di revocare il licenziamento, eventualmente già intimato, optando per lo strumento della Cassa Integrazione.

Detta facoltà di revoca del licenziamento utilizzando la Cassa integrazione Guadagni, oggi integramente soppressa, era stata introdotta per i licenziamenti avvenuti dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, nel cd. Decreto Rilancio di maggio 2020 ed era successivamente stata estesa a tutto il 2020 dal cd. Decreto di agosto.

In relazione alle conseguenze derivanti dalla violazione della normativa in materia di “blocco dei licenziamenti”, si era posto il problema del riconoscimento ai lavoratori della NASPI in considerazione della esistenza di una nullità del licenziamento per violazione imperativa di legge.

Sul punto, occorre richiamare il messaggio n. 2261 dell’INPS del 1 giugno 2020, rilasciato su parere conforme dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, che pur confermando che dette ipotesi di recesso costituiscono casistiche di nullità in quanto disposte in violazione di legge, ammette l’erogazione della NASPI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto, con riserva tuttavia di ripetizione dell’indennità erogata, in caso di contenzioso giudiziale o stragiudiziale che abbia come esito la ricostituzione del rapporto di lavoro.

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