Con legge di bilancio 2021, Legge n. 178/2020, pubblicata il 30 dicembre 2020 sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 1 gennaio 2021, è stato prorogato il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e di licenziamenti collettivi fino al 31 marzo 2021.
Tale proroga è stata prevista in conseguenza della concessione di un ulteriore periodo massimo di 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale, per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e per il periodo tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga.
Il blocco delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto inizialmente nel cd. Decreto Cura Italia, D.L. n. 18/2020, era stato successivamente prorogato dal Decreto di Agosto ed ancora dal Decreto Ristori.
Come nei decreti precedenti, anche nella legge di bilancio 2021 il blocco dei licenziamenti non è generalizzato a tutte le imprese e collegato a un termine finale fisso, ma è subordinato al periodo di cassa integrazione che le imprese possono chiedere.
Ne consegue che la sospensione trova applicazione finché esiste la possibilità di fruire della cassa integrazione, ovvero fino al 31 marzo 2021.
Come per le disposizioni precedenti, restano invece possibili i licenziamenti per giusta causa, i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, conseguenti a comportamenti del lavoratore, i casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia e per il mancato superamento del periodo di prova.
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